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Dichiarazione dei redditi modello Unico 2015 e conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

By Marzo 30, 2015No Comments4 min read

Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015 sono stati approvati i modelli dichiarativi che i diversi soggetti passivi devono presentare nell’anno 2015 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2014 (Unico 2015-SC Società di Capitali, Unico 2015-SP Società di Persone, Unico 2015-ENC Enti Non Commerciali ed equiparati e Unico 2015-PF Persone Fisiche).

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 rubricato “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005” ha introdotto con l’art. 5, comma 1, l’obbligo di comunicare nel modello di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento – l’effettuazione o meno di conservazione elettronica di documenti fiscalmente rilevanti.

Nel seguito sono riportate le casistiche relative ai diversi prospetti aggiunti nei modelli dichiarativi Unico per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014.

Unico 2015-SC (Società di Capitali)

È stato aggiunto il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”(rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento (art. 5, comma 1, d.m. 17 giugno 2014);

Nel rigo RS104 va indicato:

  • il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari;
  • il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

Unico 2015-SP (Società di Persone)

È stato aggiunto un nuovo prospetto denominato “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”(rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento (art. 5, comma 1, d.m. 17 giugno 2014).

Nel rigo RS40 va indicato:

  • il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
  • il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

Unico 2015-ENC  (Enti Non Commerciali ed equiparati)

È stato aggiunto il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”(rigo RS83) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

Nel rigo RS83 va indicato:

  • il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
  • il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

Unico 2015-PF (Persone Fisiche)

Nel quadro RS del modello approvato è stato aggiunto un nuovo prospetto denominato “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS140), necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

Nel rigo RS140 va indicato:

  • il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
  • il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014)