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Malfunzionamento del sistema informatico: chi è responsabile?

By Dicembre 4, 2015No Comments2 min read
Su chi grava il malfunzionamento della piattaforma tecnologica predisposta dall’ente locale per presentare la domanda di partecipazione ad un bando di concorso?
 
Il Tar Trento, con sentenza del 15 aprile 2015 n° 149, si è espresso in merito a tale quesito.
 
La questione su cui i giudici trentini si sono pronunciati verteva sulla legittimità di un provvedimento implicito, pronunciato on-line, con cui è stata negata al ricorrente l’ammissione ad un concorso per l’assegnazione di una farmacia nella provincia di Trento. In realtà, la piattaforma non permise al ricorrente di trasmettere la domanda alla provincia.
 
Secondo i giudici trentini il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un’ amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza da mezzi e uomini, con la conseguenze che l’insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, ma più in generale tutte le risposte del sistema informatico sono invece oggettivamente imputabili all’Amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità.
 
Pertanto “se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v’è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell’istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”.