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Fatturazione elettronica: novità dal 01.01.2013

By Dicembre 9, 2012No Comments4 min read

In ossequio alla Direttiva 2010/45/U, che modifica la Direttiva 2006/112/CE, dal primo gennaio 2013 sono state introdotte anche in Italia con la Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) nei commi da 324 a 335 dell’art.1, nuove regole a modifica della disciplina IVA in materia di fatturazione, modificando sia il DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) sia il D.L. n. 331/1993 (Decreto sugli scambi intracomunitari) ed altre norme collegate.

Con l’obiettivo di offrirvi una sintesi il più possibile completa relativamente alla fatturazione elettronica, si espongono di seguito le principali modifiche operative dal 01.01.2013.

In particolare, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La vera novità della Direttiva 45/2010/UE è la riformulazione della nozione di fattura elettronicaper la quale ora deve intendersi la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico (art. 217 della Direttiva 45/2010/UE); inoltre, la stessa disposizione precisa che la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Si considera dunque fattura elettronica qualunque fattura per la quale si utilizzi per la trasmissione un formato elettronico, per cui è considerata elettronica anche la fattura inviata via mail con allegato il documento in formato PDF ovvero trasmessa via fax elettronico (tramite pc), mentre non lo è quella trasmessa in modalità cartacea tramite un fax analogico.

La norma prescrive che l’adozione della fatturazione elettronica sia subordinata all’accettazione da parte del destinatario, per la quale non è obbligatoria la forma scritta (condizione in realtà già imposta dalla formulazione previgente dell'art.232 della Direttiva 2006/112/CE).
Tale norma, però, non disciplina i contenuti in merito ai quali il destinatario dovrà esprimere il proprio consenso. Nel silenzio della legge, è comunque cautelativo disciplinare contrattualmente anche le modalità tecniche di trasmissione oltre alla periodicità di trasmissione delle fatture.

Il contribuente che emette una fattura elettronica deve però garantirne, nella più ampia libertà e autonomia: l’autenticità dell’origine (attribuzione univoca del documento al soggetto emittente)l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, utilizzando le seguenti specifiche modalità per la formazione del documento:

  1. l’apposizione di firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
  2. l’utilizzo di sistemi di scambio elettronico di dati (EDI – Electronic Data Interchange)per la trasmissione elettronica;
  3. l’utilizzo di sistemi di controllo di gestioneche assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile (sui quali tuttavia ancora non è stata fatta chiarezza ed è dunque necessario attendere maggiori precisazioni).

Le fatture elettroniche devono obbligatoriamente essere conservate, sia dall’emittente che dal destinatario, in modalità elettronica (in attesa del nuovo decreto, già in bozza, in materia di conservazione dei documenti a rilevanza fiscale, attualmente la conservazione elettronica di cui al D.M. 23.01.2004, prevede che il documento sia firmato digitalmente e sia applicata al file una marca temporale entro 15 giorni dalla sua emissione), mentre le fatture create in formato elettronico (ma non accettate dal cliente) e quelle cartacee possono comunque anch’esse essere conservate elettronicamente pur non sussistendo obbligatorietà.

Vai alla Legge di Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) 


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