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Approfondimenti

Firma avanzata e firma grafometrica

By Settembre 9, 2013No Comments2 min read

Dopo anni di attesa, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, sono state pubblicate le Nuove Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013,
Da oggi la firma elettronica avanzata e quindi la firma grafometrica, sarà valida sia dal punto di vista legale-probatorio, sia dal punto di vista tecnico.
Fino ad oggi, infatti, le disposizioni sulla firma elettronica avanzata dettate dal Codice dell’amministrazione digitale con il decreto legislativo235/2010 e poi modificate con il decreto 179/2012 non erano applicabili, mancando le regole tecniche.
 
CHE COS’E’ LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA?
La firma elettronica avanzata è una firma informatica le cui applicazioni più diffuse sono quelle costituite dalla firma grafometrica, che consiste nell’apposizione di sottoscrizione autografa su un particolare tablet, e dalle firme tramite OTP (one time password).
Ma una firma informatica non può essere qualificabile come firma elettronica avanzata solo in base alla tecnologia utilizzata, deve anche soddisfare le condizioni che sono relative alle fasi precedenti e successive all’apposizione della firma. E’ infatti necessario identificare con documento di riconoscimento il firmatario, conservare copia del documento, richiedere di aderire alle condizioni del servizio ed effettuare una conservazione dei documenti conforme alla normativa vigente in materia di conservazione.  Tali requisiti e dunque le condizioni perché la firma possa qualificarsi come firma elettronica avanzata sono dettagliatamente elencati nelle regole tecniche.
La firma elettronica avanzata può trovare applicazione per la sottoscrizione di tutti gli atti per la cui validità sia richiesta la forma scritta, tranne gli atti e i contratti aventi ad oggetto beni immobili, per la cui validità è richiesta la firma digitaleQuindi può trovare applicazione nei contratti bancari, nei contratti assicurativi, nella manifestazione del consenso per il trattamento di dati sensibili, nella sottoscrizione di clausole vessatorie eccetera.