Assistenza clienti

Assistenza Copying
Skip to main content
News

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici

By Dicembre 21, 2015No Comments3 min read

L'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulle modalità di pagamento dell’imposta di bollo da applicare sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, tenendo conto delle modifiche alla normativa di riferimento introdotte con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e dellle Finanze del 17 giugno 2014.
 
La Risoluzione 43/E del 28.04.2015 è stata formulata in risposta a un interpello presentato da una società privata. Con l’interpello si chiedevano delucidazioni relative alle disciplina transitoria da osservare per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto avessero già versato l'acconto dell'imposta di bollo per i documenti informatici relativi all'anno 2014, con l'utilizzo del vecchio modello F23, seguendo le disposizioni della precedente norma in materia, il Decreto Ministeriale del  23 gennaio 2004.
 
Sul sito di ANORC, Luigi Foglia e Enrica Maio hanno illustrato e commentato i contenuti della risoluzione.
 
L'Agenzia delle Entrate – si legge in un passaggio del testo – riconosce che il DM 17 giugno 2014 non contiene una specifica disciplina transitoria per i contribuenti e per semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, con la sua Risoluzione, ha chiarito che i versamenti effettuati in acconto con il Mod. F23 cartaceo nel mese di gennaio 2014 per i documenti informatici formati nel medesimo anno in applicazione delle previsioni contenute nel previgente DM 23 gennaio 2004, potevano essere scomputati dall'imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2015.
 
Inoltre, la Risoluzione precisa che nel caso in cui l'importo pagato a titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il modello F23, risulti superiore all'imposta di bollo dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per l'anno 2014, la differenza di imposta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 642.

Con la risposta fornita, l'Agenzia è rimasta coerente con il principio che era stato già affermato nella circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, e infatti "il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un'interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24".