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Valore probatorio del Documento informatico con firma elettronica avanzata

By Luglio 9, 2013No Comments2 min read

Nel rispondere ad un quesito che da più parti ci viene posto, in questo articolo, facciamo chiarezza sul valore probatorio del documento informatico con firma elettronica avanzata.

Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, noto anche come decreto sviluppo bis o crescita bis, convertito in legge il 13 dicembre 2012, introduce una disposizione fondamentale sulla firma elettronica avanzata, andando a novellare l’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale.

All’articolo 21, comma 2-bis del suddetto Codice, è infatti aggiunto, il seguente periodo: ”Gli atti di cui all’articolo 1350, primo comma, numero 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”.

Quindi, non può più esservi alcun dubbio interpretativo sull’idoneità del documento con firma elettronica avanzata a integrare il requisito della forma scritta in tutti i casi in cui questo requisito sia richiesto dalla legge. Quindi per tutti gli atti e i contratti che richiedano la firma scritta come, ad esempio, contratti bancari, consenso privacy per i dati sensibili e, a maggior ragione, contratti assicurativi e e-commerce. Rimangono esclusi solo i contratti aventi oggetto beni immobili.

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