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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020.

La nuova versione in vigore 1.6.1 sostituisce la precedente versione 1.6, che era stata approvata con provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Le nuove specifiche per i file xml sono facoltative dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, mentre saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Quindi, il Sistema di Interscambio accetterà le fatture elettroniche, le note di variazione e le autofatture emesse sia con il vecchio che con il nuovo tracciato xml fino a fine 2020, mentre dal 2021 accetterà solo quelle con il nuovo tracciato xml.

Questo periodo di transizione è stato previsto per consentire un adeguamento graduale alle nuove specifiche tecniche. La fine del periodo transitorio era stata inizialmente fissata al 30 settembre 2020, ma poi è stata prorogata in considerazione della situazione emergenziale da Coronavirus.

Le novità introdotte dai Provvedimenti riguardano l’inserimento di nuovi codici per i campi:

  • Tipo Documento, 
  • Natura IVA
  • Tipo Ritenuta
  • Modalità di pagamento.

Nuovi codici «Tipo Documento» per il tracciato xml delle fatture elettroniche

Le nuove specifiche tecniche prevedono l’inserimento di nuovi codici «Tipo Documento: dai 7 precedenti sono saliti a 18.

In particolare, con il tracciato attualmente in uso, il campo “Tipo Documento” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

A questi il nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle entrate ha aggiunto i seguenti codici Tipo Documento:

  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

La possibilità di inviare le integrazioni e le autofatture consentirà di superare l’invio dell’esterometro. Sul tema si attendono ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma rappresenta una piccola semplificazione tra gli adempimenti a carico delle partite IVA.

Nuovi codici Natura Operazione per le fatture elettroniche del 2021

Un maggiore dettaglio riguarda anche i codici «Natura» dell’operazione.

In particolare, il numero dei codici Natura operazione è aumentato, passando da 7 a 24, agevolando il lavoro dell'Agenzia nella predisposizione della dichiarazione Iva precompilata.

Con il tracciato xml attualmente in uso, il campo “Natura Operazione” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:

  • N1 escluse ex art.15
  • N2 non soggette
  • N3 non imponibili
  • N4 esenti
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
  • N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

A questi codici se ne sono aggiunti altri.

Nel dettaglio, il codice N2 si scinde in:

  • N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
  • N2.2: non soggette – altri casi.

Il codice N3 invece viene suddiviso in altre fattispecie relative ad operazioni non imponibili:

  • N3.1 non imponibili – esportazioni;
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Anche il codice N6 relativo alle operazioni in reverse charge viene ulteriormente dettagliato in base alla specifica operazione:

  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
  • N6.9 inversione contabile – altri casi.

Nuovi codici «Tipo ritenuta» applicata 

Le novità sul tracciato xml delle fatture elettroniche ha portato all’introduzione di nuovi codici “Tipo Ritenuta” permettendo così di definire in fattura:

  • quando la ritenuta si riferisce a persone fisiche o giuridiche;
  • alcune tipologie di contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute.

I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato saranno:

  • RT01 Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)
  • RT02 Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Nuovi codici «Modalità pagamento»

Agli abituali codici metodo di pagamento viene aggiunto il MP23 per identificare il PagoPA

Ulteriori Specifiche tecniche riguardano poi:

  • L’eliminazione dell’obbligo di compilazione del campo imposta di bollo (che per le fatture è sempre pari a € 2);
  • L’estensione dell’arrotondamento fino a 8 decimali per esposizione sconti e maggiorazioni.

Queste tutte le novità tecniche sul tracciato xml delle nuove fatture elettroniche. 

Se hai bisogno di un supporto nell’adeguamento delle fatture elettroniche alla normativa attuale, affidati ai nostri consulenti esperti. Contattaci e risponderemo in tempi brevi alla tua richiesta.