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Dal 1 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorie le nuove specifiche tecniche 1.6.1 che delineano i nuovi tracciati xml per la fattura elettronica.

Molte aziende si chiedono come compilare le fatture in modo corretto?

Proviamo a rispondere in modo semplice e strutturato, fornendo gli strumenti necessari per adeguarsi alla normativa.

Cosa cambia con la nuova fatturazione elettronica?

Dal 1 gennaio 2021 tutti i contribuenti sono obbligati ad utilizzare i tracciati e i codici nuovi previsti per la fatturazione elettronica, perché sono gli unici approvati dal Sistema di Interscambio (SdI).

La scelta di aggiornare i codici xml ha come obiettivo quello di ottenere una dichiarazione IVA precompilata dal Sistema di Interscambio (SdI), come già accade similmente con il 730 o il Modello Unico per le persone fisiche.

In particolare dal 1 gennaio 2021 tutte le fatture elettroniche utilizzano un nuovo sistema di codici più accurato nel descrivere i documenti. 

I codici xml riguardano:

  • la tipologia di documento
  • la natura dell’operazione
  • tipo ritenuta
  • la modalità di pagamento 

Altre novità inerenti la fatturazione elettronica nel 2021, riguarda la marca da bollo. In particolare, nelle fatture con assolvimento della marca da bollo, diventa facoltativo compilare il campo “importo” relativo al bollo. 

È stato anche modificato il formato accettato per la compilazione del campo email, che non potrà più contenere simboli come € , ; “ ( ) : < > [ \ ] ¡ ¢ £ ¥ § e lettere accentate all’interno dell’indirizzo.

Infine le nuove specifiche tecniche hanno portato all'introduzione di nuovi codici di errore che possono essere restituiti dal Sistema di Interscambio a seguito dell'invio delle fatture. Nello specifico:

  • Codice 00443: le aliquote IVA associate ai prodotti e/o alle casse non corrispondono a quelle presenti nel riepilogo IVA;
  • Codice 00444: le nature IVA associate ai prodotti e/o alle casse in fattura non corrispondono a quelle presenti nel riepilogo IVA;
  • Codice 00445: è presente nel documento una natura IVA generica (N2, N3 o N6) non più valida;
  • Codice 00471: il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente nei tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20;
  • Codice 00472: il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente nel tipo documento TD21;
  • Codice 00473: i tipi documento TD17, TD18 e TD19 non ammettono l’inserimento in fattura di un cedente con partita IVA italiana;
  • Codice 00474: nel tipo documento TD21 non è possibile inserire prodotti con aliquota IVA pari a 0%.

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