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La firma elettronica ormai sta entrando nella quotidianità di tutti, soprattutto in ambito aziendale.

Già in un nostro accurato approfondimento abbiamo avuto modo di chiarire di cosa si tratta, analizzando tutte le diverse tipologie di firma elettronica.

Una di queste è la Firma Elettronica Avanzata che, come tutte le altre, ha delle regole tecniche ben precise da seguire affinché si possa avere la massima sicurezza e tranquillità nell’utilizzarla.

L’obiettivo di questo approfondimento è, per l’appunto, analizzare dettagliatamente queste regole tecniche della Firma Elettronica Avanzata cercando di fare chiarezza.

Le regole tecniche

Le regole tecniche per la realizzazione di soluzioni della Firma Elettronica Avanzata sono stabilite dal DPCM del 22 Febbraio 2013.

In particolare, l’articolo 56 stabilisce i requisiti che un processo di FEA deve garantire, mentre l’articolo 57 stabilisce gli obblighi a carico di quei soggetti che erogano soluzioni di FEA per intrattenere rapporti con soggetti terzi (clienti, fornitori, etc…).

Analizziamo i due articoli nel dettaglio.

Requisiti richiesti alle soluzioni di FEA (Art 56, DCPM 22/02/2013)

L’articolo 56, comma 1, del DCPM del 22 febbraio 2013, stabilisce che le soluzioni di Firma Elettronica Avanzata devono garantire:

  • L’identificazione del firmatario del documento.
    • La connessione univoca della firma al firmatario.
    • Il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la sua generazione.
    • La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma.
    • La possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto.
    • L’individuazione del soggetto che eroga la soluzione di FEA al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi.
  • L’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati.
  • La connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

regole tecniche fea

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di FEA (Art. 57 DCPM 22/02/2013)

L’articolo 57, comma 1, del DCPM del 22 febbraio 2013, spiega che i soggetti che erogano la soluzione di FEA, ai fini si utilizzarla nei rapporti verso terzi, hanno l’obbligo di:

  1. Identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del servizio con una sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente.
  2. Conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.
  3. Fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) se richiesto dal firmatario.
  4. Rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c) , pubblicandole anche sul proprio sito internet.
  5. Rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall’art. 56.
  6. Specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto.
  7. Pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet.
  8. Assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all’utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza.

Inoltre, è richiesto che, a garanzia dei titolari della firma elettronica avanzate e dei terzi da eventuali danni, i soggetti che erogano soluzioni di FEA si dotino di una copertura assicurativa per la responsabilità civile del valore minimo di 500.000 €.

Noi di Copying non solo rispettiamo le regole tecniche previste dal decreto, ma sappiamo consigliarti la soluzione migliore, grazie alla nostra professionalità ed esperienza nel campo.

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