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Il CAD numero 6 è in Gazzetta Ufficiale, ecco le ultime novità

By Gennaio 16, 2018No Comments4 min read

Nella serata del 12 gennaio 2018 è avvenuta la pubblicazione del nuovo codice dell’amministrazione digitale (CAD) in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito ecco alcuni cambiamenti introdotti dalla nuova normativa:

Domicilio digitale

Ampia la modifica alla definizione di domicilio digitale con la citazione estesa al Regolamento eIDAS e la doverosa correzione al servizio elettronico di recapito certificato che diventa qualificato.

Di seguito le modifiche:

  • Il domicilio digitale è valido ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
  • Viene definito il servizio in rete o on-line.
  • Vengono definite le Linee guida come le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all’articolo 71. Esse sostituiscono le Regole tecniche in senso stretto con una scelta che appare più terminologica che sostanziale.
  • Si conferma l’ampliamento e il coordinamento dell’ambito di applicazione del CAD con le modifiche all’articolo 2, comma 2.
  • Si stabiliscono le norme che si applicano anche ai soggetti privati. Per esempio la conservazione digitale e i servizi fiduciari eIDAS ma anche il domicilio e l’identità digitale.

Le norme sul domicilio digitale sono rafforzate e ampliate. Di fatto nel breve periodo tutti i cittadini dovranno avere un domicilio digitale.

Sicuramente il maggior numero di modifiche apportate da questo decreto correttivo sono sul tema del domicilio digitale e del suo utilizzo. In tale contesto la Posta Elettronica Certificata (PEC) viene sostituita dal domicilio digitale come principio giuridico. Diventando un mezzo tecnico per realizzare il domicilio digitale.

Condivisibili sono le regole sugli elenchi degli indirizzi sui domicili digitali e sulla protezione di questi indirizzi da usi illeciti come la posta indesiderata. Gli elenchi confluiranno nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) al termine del popolamento di quest’ultima.

Forse questo può creare problemi tra i domicili digitali della persona fisica in sé e il professionista che elegge il domicilio digitale per obbligo di legge. Avremo più indirizzi nell’ANPR per la stessa persona fisica?

Difensore civico, open data e trasparenza

Viene confermato, rispetto agli schemi precedenti, che il Difensore Civico per il digitale è istituito presso AgID e non più in ogni amministrazione.

In molti commi si stabiliscono regole che potrebbero far intendere che l’utilizzo delle piattaforme sostituisce per la pubblicità legale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si auspica che le pubblicazioni in rete siano effettuate con strumenti atti a garantire l’immodificabilità del testo pubblicato associando a quest’ultimo un riferimento temporale opponibile ai terzi.

Fortemente modificato lo scenario sulle sottoscrizioni e la qualifica e l’accreditamento.

Il Legislatore conferma la nuova fattispecie di formazione del documento con previa identificazione informatica del suo autore.

Tra le modalità di formazione del documento, che devono essere garantite per la sua formazione corretta, scompare la qualità.

Altre norme richiedono la qualità in questi contesti. Quindi la modifica non può che suscitare perplessità.

Le qualifiche convergono verso le regole comunitarie. Vengono eletti a servizi fiduciari qualificati nazionali lo SPID e la PEC. La fattispecie accreditamento rimane per la conservatoria digitale.

Il soggetto interessato:

Dal testo normativo si evince che il capitale sociale e gli altri requisiti richiesti saranno oggetto di uno specifico DPCM. I procedimenti di qualifica e accreditamento non saranno più gratuiti come stabilito all’inizio dell’ultimo capoverso del comma.

Vengono confermate le “pesanti” sanzioni stabilite nell’intervallo di 40.000 – 400.000 euro. Tali sanzioni sono estese anche ai conservatori accreditati anche se questo non sembrava consentito dalle deleghe in materia al Governo. Né sembra applicabile il regime sanzionatorio derivante dal Regolamento eIDAS in quanto la conservatoria digitale non rientra nel contesto europeo.

Il regime sanzionatorio è anche appesantito dalla eliminazione sostanziale del ravvedimento da parte del soggetto al quale si contesta la violazione della normativa.

Lo SPID è ulteriormente chiarito e rafforzato e con esso la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Viene introdotto il Sistema pubblico di ricerca documentale. Le specificità di questa modifica dovranno essere analizzate soprattutto in termini di problematiche legali legate all’archivistica.

Viene introdotta anche la Piattaforma Nazionale Dati “finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto” dai soggetti ai quali si applica il CAD. Ma con qualche limitazione, per esempio alle autorità indipendenti.

Nei punti relativi alla gestione documentale e allo sviluppo di procedimenti amministrativi le regole stabilite sono in linea con i nuovi indirizzi di ecosistema, interoperabilità e cooperazione applicativa dettati dal Piano Triennale 2017-2019.

Articolo preso da: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/il-cad-numero-6-e-in-gazzetta-ufficiale-che-succede-ora/