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Nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica

By Settembre 26, 2014No Comments2 min read

Con la circolare 18/E del 24 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla fattura elettronica. 

Il formato di invio e ricezione
Non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur nate in questo formato (poiché create tramite un software di contabilità), sono poi inviate e ricevute in formato cartaceo. C'è una conseguenza, ora chiarita espressamente dall'Agenzia delle Entrate: la fattura può essere elettronica per chi la emette ma poi analogica per chi la riceve. O viceversa. Infatti, il ricevente può anche non accettare la fattura elettronica. In questo caso, la stessa fattura è da considerare eletronica per l'emittente e cartacea per chi la riceve. La circolare chiarisce, infine, che, anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, l’emittente può comunque adottare la conservazione elettronica.

Leggibilità
Il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico. 
 
Consegna della fattura
La Circolare chiarisce che non ci sono vincoli di mezzo e che è libera scelta del soggetto emittente, apliccare quella che meglio si adatta alle sue necessità. Tra queste si annoverano:

  • Download da un sito web, attraverso un accesso con credenziali
  • Download da un server, richiamato da un link contenuto in un messaggio E-mail
  • Download del documento allegato a una E-mail o PEC
  • Ricevuta via Fax con stampa o download del file informatico
  • Messaggio EDI
  • Messaggio XML conforme PA anche tra privati